Sez. 3, Sentenza n. 21567 del 24/06/2026 (Rv. 679401-01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO | Assicurazione - Obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. - Eccezione d’inadempimento dell’assicuratore - Improponibilità - Deduzione quale fatto estintivo dell’obbligazione - Sussistenza - Principio affermato nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO
In tema di contratto di assicurazione, la violazione dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. da parte dell'assicurato, non costituisce oggetto di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte dell'assicuratore, ma di una normale eccezione fondata su un fatto modificativo o estintivo della propria obbligazione indennitaria, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provarne i relativi fatti costitutivi. (Principio affermato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)