Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25501 del 12/11/2020 (Rv. 659825 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SCRITTURE CONTABILI - INVENTARIO E BILANCIO | Redazione del bilancio - Mancata corrispondenza della materia tributaria con quella civilistica – Fondamento - Differenza tra utile e reddito imponibile - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SCRITTURE CONTABILI - INVENTARIO E BILANCIO
I principi civilistici in materia di predisposizione del bilancio non sono vincolanti in ambito tributario, in quanto il reddito imponibile non corrisponde all'utile civilistico, ben potendo il Fisco pretendere che sia fornita la prova della correlazione tra operazioni contabili e realtà economiche e, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, valutare in via presuntiva, ai fini reddituali, anche le passività dichiarate ma inesistenti o prescindere del tutto dalle risultanze di bilancio, salva la prova contraria riconosciuta al contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2425, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)