Sez. 5, Sentenza n. 3009 del 12/02/2007 (Rv. 595942 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SCRITTURE CONTABILI - INVENTARIO E BILANCIO | Bilancio di società - Marchio - Valutazione in deroga all'art. 2425. primo comma, n. 3 cod. civ. - Corrispondenza alla realtà economica - Richiesta della relativa prova da parte dell'Amministrazione finanziaria - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SCRITTURE CONTABILI - INVENTARIO E BILANCIO
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'amministratore di una società, nella relazione al bilancio, si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 2425, terzo comma, cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 9 della legge 19 marzo 1983, n. 72, ed anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 7 del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127), attribuendo un determinato valore al marchio, in deroga al criterio di valutazione stabilito dall'art. 2425, primo comma, n. 3 cod. civ., e provvedendo poi al relativo ammortamento, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente pretendere che venga fornita la prova della corrispondenza fra operazioni contabili e realtà economica: il bilancio delle società di capitali, debitamente approvato e non contestato dai soci, costituisce infatti la base per la definizione dei rapporti tra questi ultimi, ma non produce identici effetti nei confronti dei terzi, ed in particolare dell'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425, Legge 19/03/1983 num. 72 art. 9, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)