Sez. L, Sentenza n. 706 del 04/02/1986 (Rv. 444267 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ - FUNZIONE - FONDAMENTO - ELIMINAZIONE PER RIASSORBIMENTO CON I SOLI PASSAGGI DI LIVELLO RETRIBUTIVO NELL'AMBITO DELLA STESSA QUALIFICA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ - FUNZIONE - FONDAMENTO - ELIMINAZIONE PER RIASSORBIMENTO CON I SOLI PASSAGGI DI LIVELLO RETRIBUTIVO NELL'AMBITO DELLA STESSA QUALIFICA - ESCLUSIONE.*
Gli aumenti periodici della retribuzione (i cosiddetti scatti di anzianità) - che costituiscono un istituto generalizzato tanto nell'impiego pubblico quanto in quello privato - mirano a fare della retribuzione una grandezza variabile in aumento col semplice decorso del tempo, indipendentemente da eventuali meriti specifici del lavoratore, e la loro ratio va individuata nel miglioramento di rendimento e nella maggiore qualificazione professionale che di norma conseguono al protrarsi nel tempo della attività lavorativa. Tali aumenti alla stregua dell'art. 36 cost. E del conseguente principio della corrispondenza della retribuzione alla qualità del lavoro prestato, non possono essere eliminati o ritolti, non essendo concepibili aumenti periodici di anzianità che vengono continuamente riassorbiti con i soli passaggi di livello retributivo nell'ambito della stessa qualifica. (V 6375/81, mass n 417172; (V 2982/79, mass n 398313).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)