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Sez. 4, Sentenza n. 3828 del 23/11/1995 Cc. (dep. 15/03/1996) Rv. 205200 - 01

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale | Operatività, salvo rinuncia, anche nei procedimenti incidentali "de libertate" - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205200-01

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale

In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la regola dettata dall'art. 2, comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per il suo carattere generale, trova applicazione anche nei procedimenti incidentali attinenti lo "status libertatis" dell'indagato. (Nella specie trattavasi di procedimento di riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)