Sez. 2, Sentenza n. 9383 del 01/02/2001 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218206 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Operatività, salvo rinuncia, anche nei procedimenti incidentali "de libertate" - Manifestazione in forma espressa - Necessità - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dettata dall'art. 2, comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova applicazione anche nei procedimenti di riesame, e il ricorrente che intende avvalersi della facoltà di rinunziare alla sospensione dei termini deve dichiararlo espressamente (In applicazione di questo principio la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., perché tardiva, essendo stata proposta il tredicesimo giorno dopo l'adozione del provvedimento restrittivo, e ha affermato che, nel periodo feriale, se la richiesta contiene la rinuncia alla sospensione dei termini, è da considerarsi, solo relativamente a questo periodo temporale, sempre tempestiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)