Sez. 1 - , Sentenza n. 7557 del 25/02/2021 Ud. (dep. 26/02/2021) Rv. 280500 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE | Delitto circostanziato tentato - Determinazione della pena - Criteri commisurativi - Individuazione.
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE
Ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando l'art. 56 cod. pen.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante. (Conf. n. 1611 del 1996, Rv. 205678)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 577
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)