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Sez. 1, Sentenza n. 9419 del 12/07/2001 (Rv. 548102 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - ESTENSIONE | Agli atti successivi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548102-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - ESTENSIONE

La nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente dall'atto nullo, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue, non essendo sufficiente, ai fini della propagazione del vizio, che il primo provvedimento, affetto da nullità, abbia creato soltanto l'occasione per l'emissione di altro provvedimento, in tal caso essendo configurabile esclusivamente una ingiustizia nel merito del provvedimento successivo, perché fondato su una valutazione di fatto condizionata da un provvedimento nullo. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'eventuale nullità dell'impugnato provvedimento del giudice delegato, assunto nell'ambito di una vendita immobiliare senza incanto di beni immobili, di annullamento della gara tra gli offerenti colpisca, in via di estensione, anche il successivo provvedimento, emesso dallo stesso giudice, di sospensione della vendita "ex" art. 108, comma terzo, legge fall., e ciò sul rilievo che detta sospensione ha carattere meramente eventuale, può intervenire in qualsiasi momento tra l'ordinanza di vendita ed il trasferimento del bene e può prescindere dall'annullamento dell'aggiudicazione; ed ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di interesse del ricorrente a far valere una nullità non suscettibile di estendersi ad un provvedimento indipendente da quello impugnato ed idoneo, da solo, a travolgere l'aggiudicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)