Sez. 5, Sentenza n. 14379 del 16/11/2001 (Rv. 550326 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Riscossione - Ruoli - Cartella - Impugnabilità - Per vizi propri - Vizi derivati dall'avviso di accertamento non fatti valere originariamente - Deducibilità- Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
I vizi dell'atto di accertamento dell'imposta, che sia divenuto definitivo in conseguenza del fatto che il contribuente non ha proposto tempestiva impugnazione al fine di denunziare il vizio suddetto nella sede propria, non si trasmettono agli atti successivi con la conseguenza che questi sono impugnabili solo per vizi propri. (Nella specie, la corte ha cassato la sentenza con cui la commissione tributaria aveva dedotto la nullità della cartella esattoriale dalla nullità della dichiarazione integrativa a sua volta derivata dalla dedotta nullità dell'accertamento notificato dall'amministrazione finanziaria, al contribuente, in pendenza del termine per la dichiarazione integrativa).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)