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Sez. L, Sentenza n. 4316 del 19/03/2012 (Rv. 621657 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Personale scolastico ATA dipendente degli enti locali - Trasferimento nei ruoli del personale statale - Assegno finalizzato alla conservazione del previo livello retributivo - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621657-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE

In tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999 n. 124, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, l'assegno "ad personam", finalizzato alla conservazione del previo trattamento retributivo, si calcola individuando l'eventuale differenza, alla data del transito, fra il trattamento economico erogato dallo Stato, nuovo datore di lavoro, e quello annuo in godimento al 31 dicembre 1999 presso l'ente locale di provenienza. Quest'ultimo trattamento è costituito non solo dallo stipendio, ma più ampiamente dalla retribuzione individuale di anzianità, nonché da eventuali indennità, ove percepite con continuità, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali vigenti al momento dell'inquadramento. (Nella specie sono stati considerati parte del trattamento retributivo da conservare, il diritto al compenso incentivante e i buoni pasto previsti dal ccnl di settore).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 218 CORTE COST. PENDENTE, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)