Sez. L - , Ordinanza n. 7698 del 28/03/2018 (Rv. 648190 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Personale scolastico ATA già dipendente degli enti locali - Trasferimento nei ruoli del personale statale - Trattamento economico - Peggioramento retributivo - Illegittimità - Limiti - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE
La procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dell'amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 98/50/CE, in quella n. 2001/23/CE, con la conseguenza che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell'art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 num. 50, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 218 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)