Sez. 1, Sentenza n. 659 del 28/01/1980 (Rv. 404075 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - DISCIPLINA - RIFERIMENTO ALLE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI VERE E PROPRIE - APPLICABILITA ALLE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - DISCIPLINA - RIFERIMENTO ALLE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI VERE E PROPRIE - APPLICABILITA ALLE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni che consentono l'impugnazione incidentale tardiva si riferiscono alle impugnazioni incidentali vere e proprie, dirette, cioe, contro la parte che ha proposto l'impugnazione principale, e non riguardano le altre impugnazioni proposte per un interesse autonomo del soccombente (cosiddette impugnazioni incidentali autonome), per le quali resta ferma la necessita del rispetto del termine ordinario. (Conf 172/79, mass n 396241).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)