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Sez. 1, Sentenza n. 659 del 28/01/1980 (Rv. 404075 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - DISCIPLINA - RIFERIMENTO ALLE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI VERE E PROPRIE - APPLICABILITA ALLE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404075-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - DISCIPLINA - RIFERIMENTO ALLE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI VERE E PROPRIE - APPLICABILITA ALLE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni che consentono l'impugnazione incidentale tardiva si riferiscono alle impugnazioni incidentali vere e proprie, dirette, cioe, contro la parte che ha proposto l'impugnazione principale, e non riguardano le altre impugnazioni proposte per un interesse autonomo del soccombente (cosiddette impugnazioni incidentali autonome), per le quali resta ferma la necessita del rispetto del termine ordinario. (Conf 172/79, mass n 396241).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)