Sez. 2, Sentenza n. 3056 del 09/05/1980 (Rv. 406821 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'appello incidentale tardivo, - consentito dall'art 334 cod proc civ anche quando e decorso il termine di cui agli artt 325 e 327 cod proc civ - e inammissibile soltanto quando i capi della impugnazione principale siano indipendenti rispetto a quelli del gravame incidentale e quando non vi sia alcuna connessione o interdipendenza fra essi, essendo le doglianze incidentali suscettibili di autonoma valutazione e non nascendo l'interesse giuridico alla loro proposizione dal gravame principale. (Conf 1448/80, mass n 404996; (Conf 659/80, mass n 404075; (Conf 623/80, mass n 404019; (Conf 221/80, mass n 403607).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)