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Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23/01/2006 (Rv. 590219 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atto amministrativo finale di imposizione tributaria - Precedenti fasi istruttorie demandate ad altri uffici - Risultati - Recepimento con adeguata motivazione - Legittimità - Ragioni - Obbligo dell'organo decidente di procedere comunque ad autonoma attività istruttoria - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie in tema di avviso di accertamento in materia di IVA.
Stato
decisa il 2006-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590219-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

L'atto amministrativo finale di imposizione tributaria, il quale sia il risultato dell'esercizio di un potere frazionato anche in poteri istruttori attribuiti, in proprio o per delega, ad altri uffici amministrativi, è legittimamente adottato quando, munendosi di un'adeguata motivazione, faccia propri i risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali: tale principio é desumibile sia dalle norme generali sull'attività amministrativa poste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (applicabili, salva la specialità, anche per il procedimento amministrativo tributario), alla stregua delle quali il titolare dei poteri di decisione non è tenuto a reiterare l'esercizio dei poteri, d'iniziativa e, soprattutto, istruttori, che hanno preparato la sua attività; sia dalle norme tributarie generali di cui agli artt. 7 e 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212; sia, infine - per quanto concerne in particolare l'IVA - dalle disposizioni degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che, nel regolare minuziosamente la fase istruttoria del procedimento di accertamento, prevedono che gli uffici IVA si avvalgano delle prestazioni cognitive di altri organi, di altre amministrazioni dello Stato e della Guardia di finanza. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha negato quindi validità all'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l'avviso di accertamento - nella specie, in materia di IVA - dovrebbe essere autonomo rispetto al processo verbale di constatazione, nel senso che l'Ufficio accertatore dovrebbe svolgere comunque, anche quando altri organi istruttori - nella specie, la Guardia di finanza - abbiano compiuto attività preparatoria della sua decisione, un'ulteriore, autonoma e integratrice, attività istruttoria).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)