Sez. 5, Sentenza n. 2907 del 10/02/2010 (Rv. 611851 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Rinvio "pedissequo" ad atti istruttori - Legittimità - Valutazione dell'adeguatezza della motivazione da parte del giudice di merito - Limiti - Impugnazione del relativo accertamento in sede di legittimità - Onere del ricorrente - Contenuto - Individuazione specifica delle ragioni di inadeguatezza della motivazione - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
L'avviso di accertamento, rappresentando l'atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipare anche organi amministrativi diversi, può essere motivato "per relationem", anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio (nella specie il p.v.c. della Guardia di finanza), senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in tal senso dell'Amministrazione finanziaria non può essere di per sè censurata dal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dal richiamo globale all'atto strumentale, sia derivata un'inadeguatezza o un'insufficienza della motivazione dell'atto finale. In sede di legittimità, pertanto, il contribuente che intenda contestare l'accertamento dell'adeguatezza della motivazione "per relationem" dovrà specificamente indicare, nei motivi di ricorso, le cause della sua inadeguatezza.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)