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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20387 del 14/07/2023 (Rv. 668429 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Assegno bancario - Adempimenti ex art. 58 r.d. n. 1736 del 1933 - Natura - Requisito di proponibilità della domanda - Finalità - Inottemperanza - Eccezione del debitore - Necessità - Prescrizione dell’azione cambiaria - Conseguenze - Irrilevanza dei predetti adempimenti - Onere di allegazione e prova - A carico del creditore - Fattispecie. TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - AZIONE CAUSALE - In genere.
Stato
decisa il 2023-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668429-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, l'offerta reale dell'assegno bancario ed il suo deposito presso la cancelleria del giudice competente costituiscono entrambi requisiti di proponibilità della domanda che il possessore del titolo, che intenda esercitare l'azione causale, è tenuto ad osservare onde tutelare il debitore dal rischio del contemporaneo esperimento, da parte di diversi creditori, dell'azione cambiaria e di quella causale e consentirgli di conservare le eventuali azioni di regresso fondate sul titolo, sicché l'inosservanza di tali adempimenti, non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del debitore, non ostacola l'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore, venendo in tal caso meno il pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo. (Nella specie, il suddetto principio è stato esteso dalla S.C. anche al caso di azione fondata su un'anticipazione bancaria in conto corrente concessa a fronte della girata di un assegno bancario).

Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)