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Sez. 1, Sentenza n. 26913 del 10/11/2008 (Rv. 605337 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Conto corrente bancario - Azione per il pagamento del saldo passivo - Saldo derivante da mancata restituzione di anticipazione su assegni - Obbligo di deposito dei titoli, ex art. 58 r.d. 1736 del 1933 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605337-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il principio stabilito all'art. 58 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, secondo cui il possessore di un assegno non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione del titolo e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente, trova applicazione anche quando il credito tragga origine da una anticipazione prestata dalla banca su girata di assegno bancario, e - dopo essere confluito in un rapporto di conto corrente bancario - sia stato azionato nelle forme del rito monitorio in base all'estratto conto, ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Anche in tal caso, infatti, resta ferma la "ratio" dell'art. 58 del citato r.d., consistente da un lato nell'evitare che il debitore resti esposto sia all'azione causale che a quella cartolare, e dall'altro nel consentire al debitore medesimo l'esercizio delle eventuali azioni di regresso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)