Sez. 3, Sentenza n. 2981 del 27/03/1987 (Rv. 452073 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - AUTOTRASPORTO - CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA - LEGGE 27 APRILE 1982 N. 242 - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELLA MERCE - IUS SUPERVENIENS - IMMEDIATA APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - AUTOTRASPORTO - CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA - LEGGE 27 APRILE 1982 N. 242 - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELLA MERCE - IUS SUPERVENIENS - IMMEDIATA APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO.*
La legge 27 aprile 1982 n. 242, che ha dato adesione ed esecuzione al protocollo di modifica della convenzione del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (cmr) adottato a Ginevra il 5 luglio 1978, sostituendo lo art. 23, paragrafo 3 della predetta convenzione (alla cui stregua l'indennità per la perdita della merce non può superare venticinque franchi oro per ogni chilogrammo di peso mancante) con la disposizione dell'art. 2, secondo cui tale indennità non può superare 8, 33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante e viene convertita nella moneta nazionale dello stato da cui dipende il tribunale investito della controversia sulla base del valore di detta moneta alla data della sentenza, quale ius superveniens trova applicazione in tutti i procedimenti in corso (anche nel giudizio di Cassazione) ove vi sia ancora controversia in ordine all'ammontare della somma dovuta dal vettore a titolo di risarcimento. (V 6570/84, mass n 438115, Cass).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Preleggi art. 15, Tratt. Internaz. 19/05/1956, Tratt. Internaz. 05/07/1978, Legge 27/04/1982 num. 242 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)