Sez. 1, Sentenza n. 16 del 13/01/1967 Ud. (dep. 29/05/1967) Rv. 104337 - 01
GIUDICE PENALE - IN GENERE - CAPACITA - NOZIONE - CAPACITA DI ACQUISTO E CAPACITA DI ESERCIZIO - NULLITA - MANCANZA DELLA CAPACITA DI ESERCIZIO - NULLITA ASSOLUTA - MANCANZA DELLA CAPACITA DI ACQUISTO - CONDIZIONI PER LA NULLITA.*
GIUDICE PENALE - IN GENERE - CAPACITA - NOZIONE - CAPACITA DI ACQUISTO E CAPACITA DI ESERCIZIO - NULLITA - MANCANZA DELLA CAPACITA DI ESERCIZIO - NULLITA ASSOLUTA - MANCANZA DELLA CAPACITA DI ACQUISTO - CONDIZIONI PER LA NULLITA.*
La capacita del giudice deve essere distinta tra capacita d'acquisto della qualita di giudice e capacita di Esercizio della funzione giurisdizionale. La prima concerne la cittadinanza, l'eta, il godimento dei diritti, la buona condotta, il titolo di studio e, per i magistrati di carriera, l'esito favorevole del concorso per la ammissione nella magistratura. La capacita di Esercizio della funzione giurisdizionale si suddivide in capacita generica e capacita specifica. La prima concerna la nomina e l'ammissione alla funzione giurisdizionale, che avviene con la immissione nell'Esercizio delle funzioni e con la destinazione all'ufficiò la seconda riguarda invece la Costituzione del giudice nel singolo processo e presuppone la composizione col numero di membri stabiliti dalla legge, l'osservanza dei modi prescritti dalla stessa e l'assenza di condizioni specifiche di incompatibilita. La nullita prevista dall'art 185, n 1 cod proc pen si riferisce alla sola capacita di Esercizio, mentre la Mancanza dei requisiti richiesti per la capacita di acquisto della qualita di giudice non produce nullita quando la nomina sia formalmente regolare sino a che questa non venga revocata dalla competente autorita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)