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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9020 del 06/04/2017 (Rv. 643646 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE | Motivi del ricorso - Decisione fondata su motivi non dedotti - Vizio di extra o ultrapetizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2017-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643646-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come "causae petendi" della correlata domanda di annullamento, sicchè incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che dichiari la nullità dell'avviso di accertamento sulla base di motivi non dedotti dalle parte interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)