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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21261 del 14/10/2011 (Rv. 620133 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETÀ | Domanda di rispetto della distanza legale ex art. 890 cod. civ. tra il confine e alcuni manufatti tra cui una canna fumaria - Domanda ex art. 844 cod. civ. relativa alle immissioni provenienti da detta canna - Connessione - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620133-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETÀ

Tra la domanda per il rispetto della distanza legale ex art. 890 cod. civ. tra il confine e alcuni manufatti, tra cui una canna fumaria eretta sul fondo finitimo, e quella ex art. 844 cod. civ., relativa alle immissioni intollerabili provenienti dalla suddetta canna non esiste connessione per accessorietà ai sensi dell'art. 31 cod. proc. civ., a meno che l'attore non deduca l'esistenza di un nesso causale tra la posizione della canna fumaria e l'intollerabilità delle immissioni e mancando, tra le due azioni, un'apprezzabile differenza in termini di maggiore o minore rilevanza del loro rispettivo contenuto. (In applicazione del riportato principio la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha dichiarato competente il giudice di pace in relazione alla domanda di cessazione delle immissioni di fumo e vapori, così rigettando il ricorso con cui era stato impugnato il provvedimento emesso dal tribunale dinanzi al quale erano state proposte tutte le sopra indicate istanze).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)