Sez. 1, Sentenza n. 10356 del 17/05/2005 (Rv. 581480 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETÀ | Causa accessoria - Nozione - Accessorietà della domanda di scioglimento della comunione e divisione dei beni rispetto alla domanda di divorzio, proposta dinanzi allo stesso giudice - Insussistenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETÀ
Il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali, ex art.31 cod. proc. civ., tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell'art. 40, comma terzo, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, sussiste allorchè l'una, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all'altra, nel senso che il "petitum" e il titolo della causa accessoria, pur mantenendo la loro autonomia, non possano concepirsi se non come storicamente e ontologicamente fondati su quelli della causa principale. Una tale situazione processuale non si verifica fra la domanda di divorzio e quella di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni dacchè, per un verso, non è lecito assegnare a quest'ultima il ruolo di domanda accessoria - in quanto sia dal punto di vista giuridico sia, soprattutto, da quello pratico, non può considerarsi meno importante rispetto alla prima - e, per altro verso, non ricorre alcuna dipendenza sostanziale, nel senso sopra precisato, fra le due pretese, posto che la domanda di scioglimento della comunione legale e di divisione dei relativi beni non postula la richiesta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ben potendo la parte chiedere la divisione dei beni (una volta passata in giudicato la sentenza di separazione) senza dovere necessariamente e contestualmente avanzare domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)