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Sez. L, Sentenza n. 17476 del 18/11/2003 (Rv. 568264 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE | Accordo conciliativo sulla risoluzione consensuale di rapporto di lavoro - Interpretazione della volontà delle parti - Attribuzione di un significato inconciliabile con principi normativi inderogabili - Inammissibilità - Fattispecie relativa ad accordo conciliativo concluso da un istituto bancario con un proprio dipendente e contenente la rinuncia di quest'ultimo agli arretrati del trattamento pensionistico integrativo erogato dal fondo di previdenza interno.
Stato
decisa il 2003-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568264-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE

Ai fini dell'interpretazione della comune volontà delle parti che abbiano sottoscritto un accordo conciliativo contenente la regolamentazione transattiva delle modalità di risoluzione consensuale di un rapporto lavorativo, non è consentito attribuire a tale volontà un significato ed una portata inconciliabili con i principi inderogabili dettati dalla normativa vigente al momento dell'accordo.(Nella specie, relativa a conciliazione giudiziale intercorsa fra un istituto bancario ed un suo dipendente con la quale, fra l'altro, quest'ultimo aveva rinunciato a percepire gli arretrati del trattamento pensionistico integrativo erogato dal fondo di previdenza interno, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva respinto la domanda del dipendente intesa ad ottenere, in virtù di tale accordo, le successive prestazioni pensionistiche anticipate del predetto fondo, la cui corresponsione contrastava con la normativa sulla sospensione dei regimi complementari relativi a trattamenti pensionistici anticipati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)