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Sez. L, Sentenza n. 6839 del 24/05/2000 (Rv. 536885 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Regimi previdenziali sostitutivi - Nozione - Esonero per legge dall'assicurazione obbligatoria - Necessità - Regimi integrativi - Nozione - Conseguenze - Erogazione di trattamenti pensionistici anticipati - Compatibilità con il carattere integrativo delle prestazioni - Limiti ai trattamenti integrativi posti dall'art. 18, comma ottavo quinquies del D.Lgs. n. 124 del 1993 - Prestazioni pensionistiche anticipate erogate da fondi integrativi aziendali - Inclusione.
Stato
decisa il 2000-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536885-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Nel sistema previdenziale vengono qualificati come "sostitutivi" del regime previdenziale obbligatorio solo i regimi previdenziali in relazione alla cui operatività specifiche norme di legge prevedono l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione generale; correlativamente, sono definibili come integrative tutte le forme di previdenza preordinate all'erogazione di trattamenti pensionistici che (così come si esprime anche l'art. 1 del D.Lgs. n. 124 del 1993) sono complementari del sistema obbligatorio pubblico, e hanno il fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Coerentemente con tale terminologia (e con elementi sistematici, quali la sospensione dei trattamenti pensionistici anticipati, disposta nelle more del riordino del sistema pensionistico, dall'art. 13, comma primo, legge n. 724 del 1994), l'art. 18, comma ottavo quinquies del D.Lgs. n. 124 del 1993, come modificato e integrato dalla legge n. 335 del 1995, nel subordinare alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio la possibilità di corresponsione delle prestazioni per anzianità e vecchiaia concepite "ad integrazione" del primo, ricomprende indubbiamente nel suo campo di applicazione le prestazioni delle forme previdenziali aziendali istituite con contratti colletti che, senza esonerare dall'assicurazione obbligatoria, assicurano (tra l'altro) trattamenti anticipati rispetto a quest'ultima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 1, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)