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Sez. 2, Sentenza n. 4025 del 02/09/1978 (Rv. 393626 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - IN GENERE - PORTA - FUNZIONE - PORTA-FINESTRA - CONFIGURAZIONE COME VEDUTA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393626-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - IN GENERE - PORTA - FUNZIONE - PORTA-FINESTRA - CONFIGURAZIONE COME VEDUTA - AMMISSIBILITA.*

La porta ha la normale destinazione di consentire l'accesso, onde a nulla rileva che, saltuariamente e occasionalmente, essa dia, quando aperta, la possibilita di inspicere sul fondo altrui. Questo principio non e tuttavia assoluto perche nulla esclude che, in concreto, una porta, e, in particolare di quel tipo che si indica come "porta-finestra", possa dal luogo a veduta, come avviene quando, per chiari e univoci segni e per la speciale situazione di fatto, risulti normalmente destinata anche all'Esercizio della veduta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)