Sez. 2, Sentenza n. 1954 del 27/04/1989 (Rv. 462590 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - IN GENERE - DISTINZIONE TRA PORTA E FINESTRA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - IN GENERE - DISTINZIONE TRA PORTA E FINESTRA.*
Ai fini dell'applicabilità delle norme di cui agli artt. 900 e segg. cod. civ., per "porta" deve intendersi un'apertura praticata in una parete o in una recinzione al fine di crearvi un passaggio, mentre per "finestra" (che può costituire veduta o luce a seconda che consenta o meno l'affaccio) deve intendersi quella apertura praticata nelle pareti esterne di un edificio al fine di consentire l'areazione e l'illuminazione degli ambienti interni. (V 6820/83, mass n 431500; (V 4025/78, mass n 393626).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)