Sez. 2, Sentenza n. 12342 del 22/08/2003 (Rv. 566158 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE | Vendita separata dell'unità abitativa e dell'area accessoria destinata a parcheggio - Legittimità - Conseguenze - Diritto reale d'uso a vantaggio dell'unità abitativa e a carico dell'area destinata a parcheggio.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE
Il diritto reale d'uso riconosciuto, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 765 del 1967, a vantaggio dell'unità abitativa ed a carico dell'area accessoria destinata a parcheggio (nella fattispecie, un box appartenente a tale area) esclude che la suddetta area divenga oggetto di proprietà comune dei proprietari delle unità abitative, atteso che la disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, non imponendo la cessione in proprietà di esse unitamente a quella dell'unità abitativa (realizzandosi le finalità di interesse pubblico solo con l'imposizione del vincolo di destinazione ed il riconoscimento del diritto reale d'uso), non incide sul potere di disporre delle dette aree separatamente dall'unità abitativa, consentendo, quindi, pur nel rispetto del vincolo, di riconoscere, su di esse, la titolarità del diritto di proprietà in capo a soggetti diversi da coloro che ne hanno il godimento.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1021
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)