Sez. 2, Sentenza n. 2036 del 07/03/1997 (Rv. 502854 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE | Vendita di unità immobiliari di un edificio e vendita separata dell'area accessoria violazione o elusione del vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio (art. 18 legge n. 765 del 1967 e 26 legge n. 47 del 1985) - Conseguenze - Costituzione "ope legis" del diritto reale di uso a a parcheggio a favore delle unità abitative - Configurabilità - Inclusione dell'area tra i beni comuni dell'edificio - Esclusione.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE
La violazione o l'elusione, nella vendita delle singole unità abitative di un edificio - separatamente dalla vendita dell'area accessoria di esso - del vincolo pubblicistico di destinazione di tale area a parcheggio (art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765 e 26 legge 28 febbraio 1985 n. 47) determina la nullità delle relative clausole contrattuali e la loro sostituzione con la disciplina legale, cui consegue la costituzione del diritto reale di uso a parcheggio a vantaggio delle predette unità abitative e a carico dell'area accessoria, che perciò non diviene oggetto di proprietà comune dei proprietari delle suddette unità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1374, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 com. 6 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)