Sez. 1, Sentenza n. 2287 del 16/02/2001 (Rv. 543900 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Decreto di ammissibilità emesso dal Tribunale dei minorenni - Reclamo - Decreto della Corte d'appello in tale sede - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Deducibilità del vizio di violazione di legge - Carattere esclusivo - Deducibilità del vizio di motivazione - Limiti.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Il decreto con il quale la corte d'appello provvede in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 274, comma secondo, cod. civ., nel giudizio promosso ai fini dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., con i limiti previsti per tale tipo di ricorso, proponibile soltanto per violazione di legge. Ne consegue che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione può essere dedotta, quale vizio riconducibile a violazione della legge processuale, soltanto quando il vizio si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero quando la motivazione stessa sia meramente apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ovvero si risolva in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)