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Sez. 3, Sentenza n. 9626 del 16/06/2003 (Rv. 564299 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione del danno morale - Criteri equitativi - Applicabilità - Obbligo di motivazione del giudice di merito - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564299-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di liquidazione equitativa del danno morale non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali ha formato il proprio convincimento, ma è sufficiente che dimostri di avere tenuto presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)