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Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002 (Rv. 555757 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Lesione dell'onore - Liquidazione del danno morale - Criteri equitativi - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555757-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

La liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudice. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi la motivazione della sentenza di merito che aveva considerato i seguenti fattori: la funzione rappresentativa svolta dal danneggiato, la gravità del fatto lesivo, la diffusione del manifesto diffamatorio, i livelli medi di consimili liquidazioni in casi analoghi desunti da uno studio dottrinale sulle sentenze rese dal tribunale di Roma negli anni tra il 1988 e il 1994).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)