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Sez. 1, Sentenza n. 11338 del 15/11/1997 (Rv. 509954 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Mancata partecipazione al giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Estensione della nullità agli atti anteriori alla delibera della sentenza - Esclusione - Fattispecie in tema di azione per la dichiarazione di paternità.
Stato
decisa il 1997-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509954-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO

In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell'art. 70 cod. proc. civ., la regola stabilita dall'art. 3 disp. att. stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo (come nell'azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 cod. proc. civ. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)