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Sez. 1, Sentenza n. 807 del 27/01/1997 (Rv. 502057 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Partecipazione del P.M. all'udienza dinnanzi al collegio - Sufficienza - Partecipazione anche alle fasi anteriori - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Mancata partecipazione del P.M. - Sentenza - Nullità - Sussistenza - Estensione della nullità agli atti processuali anteriori - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502057-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO

In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell'art. 70 cod. proc. civ., la regola stabilita dall'art. 3 delle disp. att. dello stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinnanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo, (come nell' azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 cod. proc. civ. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 3, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)