diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6059 del 11/11/1980 (Rv. 409833 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - DISCIPLINA DELLA COSIDETTA STABILITA REALE - CAMPO DI APPLICAZIONE - ENTE OSPEDALIERO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409833-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - DISCIPLINA DELLA COSIDETTA STABILITA REALE - CAMPO DI APPLICAZIONE - ENTE OSPEDALIERO - ESCLUSIONE.*

La collocazione dell'art 35 della legge 20 maggio 1970 n 300 tra le Disposizioni finali con la rubrica 'campo di applicazioné ed il preciso contenuto dei primi due commi, espressamente diretti a delimitare l'applicabilita dell'art 18 della stessa legge cosi come del titolo terzo di quest'ultima, escludono che la speciale disciplina della cosidetta stabilita reale, introdotta con il citato art 18, possa estendersi ad un ente ospedaliero che non e inquadrabile fra i datori di lavoro imprenditori.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)