Sez. L, Sentenza n. 1996 del 30/03/1982 (Rv. 419836 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA STABILITÀ REALE EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 E NORME DEL TITOLO TERZO DELLA STESSA LEGGE - APPLICABILITÀ AI DATORI DI LAVORO NON IMPRENDITORI - ESCLUSIONE - ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI IMPRENDITORI - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA STABILITÀ REALE EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 E NORME DEL TITOLO TERZO DELLA STESSA LEGGE - APPLICABILITÀ AI DATORI DI LAVORO NON IMPRENDITORI - ESCLUSIONE - ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI IMPRENDITORI - INAMMISSIBILITÀ.*
La collocazione dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300 tra le Disposizioni finali, con la rubrica 'campo di applicazioné, ed il preciso contenuto dei primi due commi, espressamente diretti a delimitare l'applicabilità dell'art. 18 della stessa legge così come del titolo terzo di quest'ultimo fanno escludere che la speciale disciplina della C.d. stabilità reale, introdotta con il citato art. 18, e le norme DL titolo terzo della legge n. 300 del 1970 possano estendersi ai datori di lavoro non imprenditori, fra i quali rientrano le associazioni degli imprenditori (nella specie, dei panificatori) che non perseguono fini di lucro ma solo di organizzazione e tutela degli interessi dei singoli associati. (V 6059/80, mass n 409833; (V 5028/80, mass n 408886; (V 1138/80, mass n 404617; (V 5058/78, mass n 394815; (V 236/78, mass n 389522; (V 189/75, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)