Sez. 1, Sentenza n. 44259 del 19/11/2024 Ud. (dep. 03/12/2024) Rv. 287152-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011Guida senza patente - Misura di prevenzione interamente eseguita - Sussistenza del reato - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Non integra il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la condotta del soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non sia più in vigore in quanto interamente eseguita.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)