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Sez. 1, Sentenza n. 27828 del 13/06/2013 Ud. (dep. 26/06/2013) Rv. 255992 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 - Circolazione alla guida di veicolo senza patente - Reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 159 del 2011 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255992-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell''art. 73 del medesimo D.Lgs. n. 159, norma quest'ultima da considerarsi speciale rispetto all'art. 116 C.d.S.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 73, Cod. Strada Nuovo art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)