Sez. 1, Sentenza n. 12559 del 19/07/2012 (Rv. 623309 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Prezzi amministrati dei farmaci - Sconto ospedaliero ex art. 9 del d.l. n. 264 del 1974 - Ambito di applicazione - Medicinali distribuiti tramite farmacia ex art. 8 del d.l. n. 347 del 2001 - Inclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
In tema di prezzi amministrati dei farmaci, lo sconto del cinquanta per cento, imposto per i prodotti acquistati dagli enti ospedalieri ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 264 del 1974, conv. nella legge n. 386 del 1974, si applica anche per i medicinali distribuiti tramite farmacia, oggetto degli accordi stipulati con le associazioni farmaceutiche dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 8 del d.l. n. 347 del 2001, conv. nella legge n. 405 del 2001, trattandosi, in ogni caso, di assicurare un risparmio migliorativo dell'erogazione del servizio assistenziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 9, Decreto Legge 18/09/2001 num. 347 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 16/11/2001 num. 405 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)