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Sez. 1 - , Sentenza n. 24656 del 02/12/2016 (Rv. 642036 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Prezzo dei farmaci - Riduzione “ex lege” - Art. 3, comma 1, del d.l. n. 63 del 2002 - Interpretazione - Riferimento ai farmaci della classe "H" - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642036-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI

L’art. 3, comma 1, del d.l. n. 63 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 112 del 2002, nel disporre la riduzione del sette per cento del prezzo di fornitura dei farmaci appartenenti alla classe "A" (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche), si riferisce, sebbene non li indichi espressamente, anche ai farmaci della classe "H", da dispensare esclusivamente in ambito ospedaliero ed aventi le medesime caratteristiche terapeutiche. Invero, anche questi ultimi farmaci sono interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed il contenimento della spesa pubblica nel settore della sanità, che costituisce all'evidenza la "ratio" della norma, non può che riguardare sia la spesa farmaceutica convenzionata che quella effettuata mediante acquisti diretti da parte delle aziende ospedaliere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Decreto Legge 18/05/2002 num. 63 art. 3 com. 1, Legge 28/06/2002 num. 112 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)