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Sez. U, Sentenza n. 309 del 06/02/1971 (Rv. 349803 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONE - AUTOSTRADE IN CONCESSIONE - ESENZIONE EX LEGGE N 1013 DEL 1960 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349803-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONE - AUTOSTRADE IN CONCESSIONE - ESENZIONE EX LEGGE N 1013 DEL 1960 - INAPPLICABILITA.*

Non compete l'esenzione prevista dall'art 7 della l 13 agosto 1959, n 904, sulla sistemazione delle strade statali, sostituito dall'art unico della l 16 settembre 1960, n 1013, relativamente all'imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione delle autostrade eseguita col sistema della concessione. (V 1540'69, mass n 340396' 1154'69, mass n 339721).*

Riferimenti normativi: Legge 16/09/1960 num. 1013, Legge 13/08/1959 num. 904 art. 7 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)