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Sez. 1, Sentenza n. 1540 del 06/05/1969 (Rv. 340396 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO -ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI)- IN GENERE - AUTOSTRADE - COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE - LEGGE N. 729 DEL 1961 - ESENZIONE DAI TRIBUTI ERARIALI E LOCALI - LIMITI - CONSUMI - ESCLUSIONE - ECCEZIONE - ELETTRICITA PER LA ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE - MATERIALI PER L'ATTREZZATURA DELLE STAZIONI DELLE AUTOSTRADE - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1969-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340396-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO -ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI)- IN GENERE - AUTOSTRADE - COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE - LEGGE N. 729 DEL 1961 - ESENZIONE DAI TRIBUTI ERARIALI E LOCALI - LIMITI - CONSUMI - ESCLUSIONE - ECCEZIONE - ELETTRICITA PER LA ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE - MATERIALI PER L'ATTREZZATURA DELLE STAZIONI DELLE AUTOSTRADE - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA.*

Con l'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e accordata l'esenzione dai Tributi erariali e locali a tutti gli Atti e contratti occorrenti per l'attuazione della stessa legge (convenzioni relative alle concessioni di autostrade, contratti di appalto e di fornitura per la costruzione, manutenzione e gestione delle autostrade, contratti di finanziamento e di Estinzione e revoca dei finanziamenti, fidejussioni per mutui, cessioni di contributi ecc.), ossia a tutti gli Atti e contratti a contenuto negoziale, ma non ai comportamenti ed ai consumi. Solo, in via di eccezione, il comma sesto dello stesso articolo 8, in deroga al detto principio, esenta dall'imposta di consumo l'elettricita necessaria per la illuminazione e la segnalazione sulle autostrade. Pertanto, e dovuta l'imposta di consumo sui materiali, introdotti nel territorio del comune impositore, destinati all'attrezzatura delle stazioni delle autostrade.*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)