Sez. 2 - , Ordinanza n. 28767 del 30/11/2017 (Rv. 646344 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Procedure ad evidenza pubblica - Natura - Funzione - Aggiudicazione - Attività di mediazione - Rilevanza - Esclusione – Fondamento – Conseguenze.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE
L’adozione, da parte di un ente, di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente interrompe il nesso causale tra l’eventuale opera prestata dal mediatore in precedenza e l’acquisto del bene poiché, a differenza dei contratti stipulati dagli enti pubblici a trattativa privata (nei quali la gara attiene unicamente alla determinazione del prezzo e, quindi, non preclude, in astratto, l’ipotizzabilità di un rapporto di mediazione), in detta ipotesi la gara ha come obiettivo la ricerca del contraente che offre il prezzo migliore e determina un concorso tra i partecipanti all’esito del quale l’aggiudicazione del bene è del tutto autonoma e svincolata da precedenti trattative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 3, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)