Sez. 2 - , Ordinanza n. 23422 del 27/07/2022 (Rv. 665257 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Enti pubblici - Incarico di mediazione per la conclusione di contratti a trattativa privata - Vincolo della forma scritta “ad substantiam” - Esclusione - Fondamento.
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'incarico di mediazione conferito da un ente pubblico anche economico (nella specie, un'azienda regionale per il diritto allo studio universitario) per la conclusione di contratti stipulati a trattativa privata (c.d. mediazione tipica), ricade tra gli atti a forma libera, per i quali non è prevista la forma scritta "ad substantiam", atteso che il rapporto che si viene a creare non ha natura necessariamente contrattuale, ma costituisce atto giuridico in senso stretto, inserito nella categoria dei rapporti contrattuali di fatto o contatti sociali rilevanti, rispetto ai quali l'incarico non ha portata dirimente.
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1754
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)