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Sez. L, Sentenza n. 1783 del 15/03/1986 (Rv. 445105 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - PROSECUZIONE VOLONTARIA - PENSIONE EROGATA DA ISTITUTO PREVIDENZIALE ESTERO - CAUSA OSTATIVA - ESCLUSIONE - CONVENZIONE ITALO-JUGOSLAVA DEL 14 NOVEMBRE 1957 E RATIFICATA CON LEGGE 11 GIUGNO 1960 N.885 - PREVISIONE DI LIMITAZIONI ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445105-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - PROSECUZIONE VOLONTARIA - PENSIONE EROGATA DA ISTITUTO PREVIDENZIALE ESTERO - CAUSA OSTATIVA - ESCLUSIONE - CONVENZIONE ITALO-JUGOSLAVA DEL 14 NOVEMBRE 1957 E RATIFICATA CON LEGGE 11 GIUGNO 1960 N.885 - PREVISIONE DI LIMITAZIONI ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - ESCLUSIONE.*

La pensione erogata da un istituto previdenziale estero non può essere equiparata ad uno di quei trattamenti pensionistici previsti dal secondo comma dell'art. 5 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 (pensione diretta liquidata a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. oppure a carico delle forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero dall'Assicurazione predetta) come ostativi alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi atteso che tale norma, di carattere eccezionale giacché introduce limiti ai diritti dello assicurato, non è suscettibile di interpretazione analogica od estensiva; né una limitazione di tal genere alla contribuzione volontaria è contemplata, in particolare, dalla convenzione italo-iugoslava stipulata il 14 novembre 1957 e ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 885, atteso che quest'ultima preclude la duplicazione di pensioni dovute in base agli stessi periodi assicurativi ed alla stessa contribuzione, ma tuttavia consente al lavoratore assicurato di utilizzare - al fine di conseguire la prestazione previdenziale ed assicurativa nel Paese ove si sia successivamente trasferito - il periodo lavorativo ed assicurativo svoltosi e consolidatosi nell'altro. Consegue che il lavoratore, già titolare di pensione erogata da un istituto previdenziale iugoslavo, ha diritto, non di meno, ricorrendone i presupposti, alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi necessari per ottenere, in relazione al lavoro prestato in Italia, una prestazione pensionistica a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. (V 6300/83, mass n 431038).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 14/11/1957, Legge 11/06/1960 num. 885, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)