Sez. 1, Sentenza n. 7318 del 05/02/1980 Ud. (dep. 11/06/1980) Rv. 145571 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DI DENUNCIA - ARMA GIA DENUNCIATA - TRASFERIMENTO DA UNA LOCALITA ALLA ALTRA - NUOVO DENUNCIA - OBBLIGO - CONDIZIONI - FINALITA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DI DENUNCIA - ARMA GIA DENUNCIATA - TRASFERIMENTO DA UNA LOCALITA ALLA ALTRA - NUOVO DENUNCIA - OBBLIGO - CONDIZIONI - FINALITA.*
Colui che trasferisce armi o munizioni, gia regolarmente denunciate, ai sensi dell'art 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da una localita all'altra del territorio nazionale, appartenenti a diverse circoscrizioni dell'autorita di pubblica sicurezza, deve ripetere la denuncia, in osservanza dell'art 58 del regolamento del detto testo unico. (la Cassazione ha chiarito che la finalita della norma e quella di porre l'autorita di pubblica sicurezza in grado di conoscere, non solo l'identita delle persone che hanno la disponibilita di armi, ma anche il luogo ove queste si trovano, in modo da rendere possibili gli opportuni controlli ovvero l'ordine di immediata consegna, in vista della pericolosita delle armi stesse).*
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)