Sez. 1, Sentenza n. 9520 del 11/05/1981 Ud. (dep. 29/10/1981) Rv. 150734 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DI DENUNCIA - RATIO DELLA NORMA - TESTO UNICO DELLE LEGGI DI P.S. E RELATIVO REGOLAMENTO - LEGGE N. 497 DEL 1974 ART. 14 - INTEGRAZIONE DI QUESTA ULTIMA DISPOSIZIONE ALLE NORME DEL TESTO UNICO E DEL REGOLAMENTO SOPRA INDICATO - EFFETTI.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DI DENUNCIA - RATIO DELLA NORMA - TESTO UNICO DELLE LEGGI DI P.S. E RELATIVO REGOLAMENTO - LEGGE N. 497 DEL 1974 ART. 14 - INTEGRAZIONE DI QUESTA ULTIMA DISPOSIZIONE ALLE NORME DEL TESTO UNICO E DEL REGOLAMENTO SOPRA INDICATO - EFFETTI.*
L'Obbligo di denuncia per la detenzione di qualsiasi apprezzabile parte, e non solo della canna, di un'arma comune da sparo, così come quello di licenza per il relativo porto, prima richiesta solo per l'arma completa a norma dell'art. 42 del T.U.P.S. e dell'art. 699 cod. pen. e poi esteso dal combinato disp. Artt. 14 legge n. 497 del 1974 e 2 legge n. 895 del 1967, si fonda sul fine di un più efficace controllo delle armi, potendo anche separate detenzioni di parti di un'arma comune da sparo, così come per le parti di un'arma di guerra, dar luogo ad una agevole ricostituzione dell'arma nella sua interezza. Ne consegue che anche le norme del testo unico delle leggi di P.S. e del relativo regolamento, approvato con il R.d. 6 maggio 1940 n. 635, negli artt. 38 del T.U. E 44 del regolamento, devono ritenersi integrate dal citato art. 14 con l'inclusione delle parti dell'arma stessa atte all'impiego. (V mass n 148840; (V mass n 145571).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 44, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)