diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10520 del 30/10/1990 (Rv. 469580 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - FALLIMENTO DEL CONDUTTORE - RECESSO ESERCITATO DAL CURATORE DEL FALLIMENTO - GIUSTO COMPENSO IN FAVORE DEL LOCATORE EX ART. 80 SECONDO COMMA DEL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267 - APPLICABILITÀ - RICEZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEL PREAVVISO DI RECESSO - ININFLUENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469580-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - FALLIMENTO DEL CONDUTTORE - RECESSO ESERCITATO DAL CURATORE DEL FALLIMENTO - GIUSTO COMPENSO IN FAVORE DEL LOCATORE EX ART. 80 SECONDO COMMA DEL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267 - APPLICABILITÀ - RICEZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEL PREAVVISO DI RECESSO - ININFLUENZA - LIMITI.*

Nel caso di recesso dal contratto di locazione di immobile, che venga esercitato dal curatore del fallimento del conduttore, il "giusto compenso", contemplato in favore del locatore dall'art. 80 secondo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, mira ad indennizzare la lesione delle aspettative costituite con il rapporto (in relazione alla durata ed al canone pattuiti), e, pertanto, non può essere negato per il solo fatto che detto locatore abbia ricevuto preavviso del recesso, occorrendo a tal fine accertare che, per effetto del preavviso, il locatore medesimo non abbia subito pregiudizio, ovvero sia stato in grado di evitarlo, usando la dovuta diligenza, mediante un'altra adeguata ed utile destinazione del bene.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)