Sez. 3, Sentenza n. 25136 del 27/11/2006 (Rv. 595479 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE | Recesso del conduttore - Effetti - Cessazione della locazione - Scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto - Configurabilità - Conseguenze - Obbligo di pagamento dei canoni - Fino alla scadenza del contratto - Sussistenza.
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE
Il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto, e fino a tale termine il conduttore è tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590, Legge 27/07/1978 num. 3922 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)