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Sez. 3, Sentenza n. 25136 del 27/11/2006 (Rv. 595479 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE | Recesso del conduttore - Effetti - Cessazione della locazione - Scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto - Configurabilità - Conseguenze - Obbligo di pagamento dei canoni - Fino alla scadenza del contratto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595479-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE

Il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto, e fino a tale termine il conduttore è tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590, Legge 27/07/1978 num. 3922 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)