Sez. 1 - , Sentenza n. 11912 del 18/01/2019 Ud. (dep. 18/03/2019) Rv. 275322 - 02
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI | Concorso nel reato - Configurabilità - Materiale partecipazione a singoli atti di danneggiamento - Necessità - Esclusione - Partecipazione consapevole ai disordini - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI
In tema di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell'imputato che, unitamente ad altri tifosi, prima dell'inizio di una partita di calcio, aveva aggredito le forze dell'ordine all'interno del campo di gioco costringendole a rifugiarsi negli spogliatoi, così agevolando l'azione distruttrice dei correi nel corso della quale si verificava il decesso di un tifoso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)