Sez. 5 - , Ordinanza n. 33456 del 27/12/2018 (Rv. 651996 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Regime fiscale - Individuazione concordata - Mutamento legislativo - Nullità parziale e/o sostituzione di clausole - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema di imposta sui redditi, ove venga pattiziamente individuato un regime fiscale, il mutamento dello stesso per effetto di un intervento legislativo successivo comporta la nullità parziale sopravvenuta delle clausole difformi, e la sostituzione automatica delle stesse ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., non potendo essere oggetto di tutela l'affidamento o l'aspettativa del privato ad un determinato trattamento agevolato, dipendente da scelte autonome di politica economica del legislatore. (Fattispecie in tema di accordi collettivi e individuali di lavoro, in riferimento all'aliquota agevolata, prevista dall'art. 19, comma 4 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti, abrogata dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif., dalla l. n. 248 del 2006).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 23, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)